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Sez. 1, Sentenza n. 3667 del 21/06/1984 (Rv. 435665 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - BASE IMPONIBILE - REDDITO - IN GENERE - REDDITI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD UNA SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI - ASSOGGETTABILITÀ ALL'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435665-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - BASE IMPONIBILE - REDDITO - IN GENERE - REDDITI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD UNA SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI - ASSOGGETTABILITÀ ALL'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'imposta sulle società, i redditi derivanti dalla partecipazione di una società di capitali ad una società di persone sono tassabili non già in base al mero accertamento dell'avvenuta produzione di utili da parte di quest'ultima, ma solo se ed in quanto effettivamente percepiti dalla società partecipante, sicché se, in base ad una clausola statutaria, gli utili non sono distribuiti e non risultano, quindi, nel bilancio della società di capitali, essi non possono concorrere a formare il reddito imponibile dell'ente partecipante soggetto all'imposta sulle società, a meno che l'amministrazione finanziaria non deduca e dimostri l'inattendibilità delle singole partite. (Conf 2866/82, mass n 420753; (Conf 2448/82, mass n 420306; (Conf 1836/82, mass n 419674; (Conf 1268/82, mass n 419146; (Conf 5785/80, mass n 409612; (Conf 4889/80, mass n 408713).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 148, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)