Sez. 1, Sentenza n. 8089 del 04/11/1987 (Rv. 455749 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - BASE IMPONIBILE - REDDITO - IN GENERE - UTILI DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD ALTRA SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE - TASSABILITÀ - LIMITI - ESCLUSIONE DELLA PERCEZIONE DEGLI UTILI RISULTANTE DAL BILANCIO DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTE - PROVA CONTRARIA DELLA AMMINISTRAZIONE - OGGETTO.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - BASE IMPONIBILE - REDDITO - IN GENERE - UTILI DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD ALTRA SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE - TASSABILITÀ - LIMITI - ESCLUSIONE DELLA PERCEZIONE DEGLI UTILI RISULTANTE DAL BILANCIO DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTE - PROVA CONTRARIA DELLA AMMINISTRAZIONE - OGGETTO.*
Ai fini dell'imposta sulle società, a termini dell'art. 148 lett. D) d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 gli utili di una società di capitali derivanti dalla partecipazione ad altra società, sia di capitali sia di persone (non rilevando la distinzione prevista dallo art. 135 dello stesso d.P.R. ai fini dell'imposta complementare), sono tassabili non in base al mero riscontro della loro spettanza, ma solo se ed in quanto effettivamente percepiti, con la conseguenza che, in difetto di iscrizione nel bilancio della società partecipante, essi non concorrono a formare il reddito imponibile a meno che l'amministrazione finanziaria non deduca e dimostri l'inattendibilità delle relative partite del bilancio stesso con la prova della loro effettiva distribuzione. (Conf 877/86, mass n 444405; (Conf 3667/84, mass n 435665; (Conf 1268/82, mass n 419146; (Conf 4889/80, mass n 408713; (contra 5583/83, mass n 430519).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 148 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)