Sez. 1, Sentenza n. 385 del 17/01/1980 (Rv. 403769 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - ABBREVIAZIONE -IMPLICITA DICHIARAZIONE DI URGENZA DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - PERSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - ABBREVIAZIONE -IMPLICITA DICHIARAZIONE DI URGENZA DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DURANTE IL PERIODO FERIALE - PERSISTENZA.*
Il provvedimento con il quale il Presidente del tribunale, in calce alla citazione introduttiva, disponga l'abbreviazione dei termini di comparizione, nell'Esercizio dei poteri conferitigli dall'art 163 bis cod proc civ, non contiene un'implicita dichiarazione d'urgenza della causa, secondo la previsione dell'art 92 dell'ordinamento giudiziario ed ai diversi fini della trattazione della causa medesima nel periodo feriale, e, pertanto, non puo valere ad escludere l'operativita della sospensione dei termini processuali durante il predetto periodo, ai sensi dell'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)