Sez. 1, Sentenza n. 689 del 04/02/1986 (Rv. 444247 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 193 BIS COD. PROC. CIV. - EFFETTI SULLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 193 BIS COD. PROC. CIV. - EFFETTI SULLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con il quale il Presidente del tribunale in calce alla citazione introduttiva, disponga l'abbreviazione dei termini di comparizione, nell'Esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 163 bis cod. proc. civ., non contiene un'implicita dichiarazione d'urgenza della causa, secondo la previsione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ed ai diversi fini della trattazione della causa medesima nel periodo feriale, e, pertanto, non può valere ad escludere l'operatività della sospensione dei termini processuali durante il predetto periodo, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742. (Conf 385/80, mass n 403769).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)