Sez. 1 - , Ordinanza n. 16861 del 26/06/2018 (Rv. 649539 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Ricorso per cassazione - Errore materiale nelle indicazioni delle generalità del ricorrente - Inammissibilità del ricorso ex art. 366, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
L'erronea indicazione delle generalità del ricorrente nell'epigrafe del ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità, qualora l'effettiva identità del suo autore sia individuabile in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell'atto destinata a contenerle e, segnatamente, mediante elementi desumibili dalla sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la parte ricorrente, indicata nell'epigrafe del ricorso con un cognome diverso dal suo, fosse inequivocabilmente individuata in base all'intestazione, al dispositivo e al contenuto della pronuncia d'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)