Sez. 3, Sentenza n. 14662 del 14/07/2015 (Rv. 636372 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Ricorso per cassazione - Errore materiale nelle indicazioni delle generalità del ricorrente - Inammissibilità del ricorso ex art. 366, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
In tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione delle generalità del ricorrente non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ove l'effettiva identità del suo autore risulti dall'intestazione della sentenza impugnata e da quella dello stesso ricorso per cassazione, oltre che dalla procura speciale apposta in margine ad esso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)