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Sez. 3, Sentenza n. 21786 del 27/10/2015 (Rv. 637618 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Erronea indicazione, nell'epigrafe del ricorso, della parte ricorrente - Inequivoca individuazione della stessa attraverso altre indicazioni - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637618-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

L'erronea indicazione della parte ricorrente nell'epigrafe del ricorso per cassazione ne determina l'inammissibilità solo se comporti incertezza assoluta sulla sua identità e non anche quando essa sia individuabile in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell'atto destinata a contenerle. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la parte ricorrente, indicata in epigrafe con un cognome corrispondente a quello della propria madre anziché a quello del proprio padre, fosse inequivocamente individuata attraverso la sottoscrizione dalla stessa apposta nella procura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)