Sez. L, Sentenza n. 3476 del 10/07/1978 (Rv. 392954 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - ASSEGNAZIONE A SUPERIORI MANSIONI - PROMOZIONE ALLA RELATIVA QUALIFICA - DIRITTO DEL LAVORATORE - REQUISITO INDISPENSABILE - COMUNICAZIONE SCRITTA EX ART 18 ALLEGATO A AL RD N 148 DEL 1931 - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA - MANCANZA DELLA COMUNICAZIONE - DEDUCIBILITA IN APPELLO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - ASSEGNAZIONE A SUPERIORI MANSIONI - PROMOZIONE ALLA RELATIVA QUALIFICA - DIRITTO DEL LAVORATORE - REQUISITO INDISPENSABILE - COMUNICAZIONE SCRITTA EX ART 18 ALLEGATO A AL RD N 148 DEL 1931 - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA - MANCANZA DELLA COMUNICAZIONE - DEDUCIBILITA IN APPELLO.*
La comunicazione scritta, prevista dall'art 18 dell'allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148 - sullo stato giuridico del personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione - rappresenta, ai fini dell'assegnazione del dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione a superiori mansioni e del conseguimento da parte di quest'ultimo - ricorrendo le condizioni ivi richieste - della promozione alla relativa qualifica, un requisito indispensabile che, quale atto costitutivo di tale diritto, deve essere provato da chi l'invoca, per cui, in caso di Mancanza o di insufficienza di tale prova, il giudice di merito deve respingere la relativa domanda. Pertanto, la Mancanza di tale comunicazione puo essere fatta valere anche in grado di appello, in quanto, non costituendo la stessa una eccezione in senso proprio, non sono applicabili ne l'art 416, comma terzo (sull'Onere del convenuto di proporre nella memoria difensiva di primo grado tutte le proprie difese in fatto e in diritto) ne l'art 437, comma secondo cod proc civ (sul divieto di nuove eccezioni appello), (nei testi fissati dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), dal momento che le norme citate non hanno inteso sconvolgere i principi generali in tema di Onere della prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)