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Sez. L, Sentenza n. 5737 del 30/10/1982 (Rv. 423469 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA N. 93 DEL 1977 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423469-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA N. 93 DEL 1977 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 30 maggio 1977 (che ha dichiarato illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione - l'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui, agli effetti della corresponsione della rendita di inabilità permanente, non pone chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro), anche la indennizzabilità della malattia professionale richiede un grado minimo d'inabilità permanente superiore al dieci per cento. (V 3480/82, mass n 421471; (V 3847/78, mass n 393412).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)