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Sez. 1, Sentenza n. 8700 del 26/06/2001 (Rv. 547732 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Programmi di edilizia residenziale pubblica - Espropriazione - Beneficiario - Comune - Enti delegati al compimenti di atti espropriativi - Comune - Funzione di controllo e stimolo - Mancata conclusione dell'espropriazione nel termine di occupazione legittima - Corresponsabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547732-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di espropriazione dei suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge n. 865 del 1971, beneficiario dell'espropriazione è il Comune anche quando sia stata data facoltà agli enti incaricati dell'esecuzione dei programmi di provvedere direttamente all'acquisizione delle aree "in nome e per conto dei Comuni" d'intesa con questi ultimi, che perciò rimangono partecipi del procedimento con funzione di controllo e di stimolo e con poteri sostitutivi in caso di inerzia del delegato; pertanto, la mancata conclusione del procedimento espropriativo entro il termine della occupazione legittima è imputabile all'ente delegato (nella specie un raggruppamento di imprese) e al Comune delegante, non attivatosi per riparare all'inerzia del primo, i quali sono conseguentemente corresponsabili.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)