Sez. 1, Sentenza n. 10680 del 11/08/2000 (Rv. 539488 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica - Comune - Beneficiario dell'espropriazione - Obbligo di pagamento dell'indennità - Spettanza al Comune medesimo - Delegazione degli atti espropriativi ad istituti e cooperative e occupazione delle aree da parte di detti enti - Irrilevanza - Legittimazione passiva nel giudizio di opposizione - Spettanza esclusiva al Comune - Domanda di quest'ultimo nei confronti di tali enti - Inammissibilità - Competenza speciale della Corte d'appello - Insussistenza - Domanda di garanzia proponibile davanti al giudice della causa principale - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge n. 865 del 1971, beneficiario dell'espropriazione è il Comune, in favore del quale l'espropriazione è pronunciata, sicché è il Comune stesso ad essere obbligato al pagamento dell'indennità di espropriazione e di occupazione, anche quando gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione delle aree sia attuata dagli istituti e dalle cooperative, a norma degli artt. 35 e 60 della citata legge. Pertanto, nel giudizio di opposizione alla stima proposta dall'espropriato, la legittimazione passiva spetta al Comune, mentre è inammissibile la domanda di questo nei confronti degli enti predetti, atteso che tale pretesa - diretta contro un soggetto che non è parte del rapporto espropriativo e fondata su un titolo diverso dall'espropriazione (ossia, sulla convenzione tra il Comune e l'ente concessionario) - esula dalla speciale competenza della Corte d'appello, in unico grado, contemplata dall'art. 19 della citata legge, né integra una domanda di garanzia in senso proprio, proponibile al giudice competente per la causa principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)