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Sez. 1, Sentenza n. 232 del 11/01/1992 (Rv. 475265 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Giudizio promosso dall'espropriato nei confronti del Comune espropriante - Impresa concessionaria della costruzione dell'opera pubblica - Chiamata in garanzia da parte del Comune - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475265-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Nel giudizio d'opposizione sul "quantum" dell'indennità espropriativa, promosso dall'espropriato nei confronti del Comune espropriante a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, si deve escludere che il Comune possa chiamare in causa l'impresa concessionaria della costruzione dell'opera pubblica, al fine di essere dalla medesima garantito sulla base della convenzione di concessione, atteso che la speciale competenza in un unico grado della Corte d'Appello, prevista da detta norma, non è estensibile a rapporti diversi, ancorché connessi, rispetto a quello, fra espropriato ed espropriante, inerente al credito indennitario.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)