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Sez. 3, Sentenza n. 2065 del 04/05/1989 (Rv. 462643 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - RAPPORTI - CONDIZIONAMENTO RECIPROCO - IRRILEVANZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462643-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - RAPPORTI - CONDIZIONAMENTO RECIPROCO - IRRILEVANZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Le parti, nell'Esercizio dell'autonomia negoziale ad esse riconosciuta dall'ordinamento, sono libere di dar vita, in un unico contesto oppure in tempi diversi, a distinti contratti, i quali, pur caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa e quindi conservando la rispettiva individualità giuridica, possono essere variamente collegati tra loro in un rapporto di dipendenza o di interdipendenza teleologica, in vista della realizzazione di un determinato regolamento di interessi: il collegamento negoziale, tuttavia, non comporta necessariamente un condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 3360/78, mass n 392801; (Conf 3057/75, mass n 377149; (Conf 1042/75, mass n 374451).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)