Sez. 3, Sentenza n. 3360 del 06/07/1978 (Rv. 392801 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - RAPPORTI - CONDIZIONAMENTO RECIPROCO - IRRILEVANZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - RAPPORTI - CONDIZIONAMENTO RECIPROCO - IRRILEVANZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le parti, nell'Esercizio dell'autonomia negoziale ad esse riconosciuta dall'ordinamento, sono libere di dar vita, in un unico contesto oppure in tempi diversi, a distinti contratti, i quali, pur caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa e quindi conservando la rispettiva individualita giuridica, possono essere variamente collegati tra loro in un rapporto di dipendenza o di interdipendenza teleologica, in vista della realizzazione di un determinato regolamento di interessi: il collegamento negoziale, tuttavia, non comporta necessariamente un condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa. Accertare la natura, l'entita, le modalita e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non e sindacabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 3057/75, mass n 377149; (Conf 1042/75, mass n 374451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)