Sez. U, Sentenza n. 3738 del 12/06/1980 (Rv. 407587 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - DECISIONE NEL MERITO IN PRIMO GRADO E CONSEGUENTE IMPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - DECISIONE NEL MERITO IN PRIMO GRADO E CONSEGUENTE IMPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
L'improponibilita del regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell'art 41 primo comma cod proc civ, a seguito di 'decisione nel merito in primo gradò, non postula la pubblicazione della sentenza, ma si verifica in conseguenza dell'udienza collegiale di discussione. (Conf 2773/78, mass n 392187; (contra 4164/75, mass n 378507; (contra 1282/75, mass n 374775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)