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Sez. U, Sentenza n. 3738 del 12/06/1980 (Rv. 407587 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - DECISIONE NEL MERITO IN PRIMO GRADO E CONSEGUENTE IMPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407587-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - DECISIONE NEL MERITO IN PRIMO GRADO E CONSEGUENTE IMPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*

L'improponibilita del regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell'art 41 primo comma cod proc civ, a seguito di 'decisione nel merito in primo gradò, non postula la pubblicazione della sentenza, ma si verifica in conseguenza dell'udienza collegiale di discussione. (Conf 2773/78, mass n 392187; (contra 4164/75, mass n 378507; (contra 1282/75, mass n 374775).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)