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Sez. 3, Sentenza n. 19654 del 18/09/2014 (Rv. 633076 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - RIPETIZIONE DEL DEBITO PRESCRITTO (DIVIETO) | Presupposto del divieto - Spontaneità del pagamento - Conseguenze - Costituzione in mora del debitore - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2014-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633076-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - RIPETIZIONE DEL DEBITO PRESCRITTO (DIVIETO)

L'applicazione dell'art. 2940 cod. civ. esige che quello adempiuto sia un debito effettivamente esistente e che il pagamento presenti carattere spontaneo, posto che la "ratio" della norma è di evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originariamente obbligato, abbia successivamente a pentirsene, sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2940

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)