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Sez. 1, Sentenza n. 3856 del 08/08/1978 (Rv. 393424 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - RIPETIZIONE DEL PAGAMENTO DEL DEBITO PRESCRITTO (DIVIETO) - PREVIA COSTITUZIONE IN MORA DA PARTE DEL CREDITORE - SPONTANEITA DEL PAGAMENTO DEL DEBITO PRESCRITTO - INSUSSISTENZA - SOMME VERSATE DAL CONTRIBUENTE IN ADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA PRESCRITTA, DOPO LA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - RIPETIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393424-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - RIPETIZIONE DEL PAGAMENTO DEL DEBITO PRESCRITTO (DIVIETO) - PREVIA COSTITUZIONE IN MORA DA PARTE DEL CREDITORE - SPONTANEITA DEL PAGAMENTO DEL DEBITO PRESCRITTO - INSUSSISTENZA - SOMME VERSATE DAL CONTRIBUENTE IN ADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA PRESCRITTA, DOPO LA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - RIPETIBILITA.*

La spontaneita del pagamento del debito prescritto, e la conseguente impossibilita ex art 2940 cod civ di ripetizione delle somme versate per tale titolo, debbono ritenersi escluse nel caso di previa Costituzione in mora da parte del creditore mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto: sono percio ripetibili a norma del citato art 2940 - applicabile in materia tributaria in assenza di una speciale normativa derogatoria - le somme versate dal contribuente in adempimento di un'obbligazione tributaria prescritta dopo la notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione dell'imposta contenente l'intimazione di corrispondere l'imposta nei termini di legge, con minaccia, in Mancanza, degli Atti esecutivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2940

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)