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Sez. L, Sentenza n. 3636 del 17/04/1996 (Rv. 497110 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - RIPETIZIONE DEL DEBITO PRESCRITTO (DIVIETO) | Condizione del divieto - Spontaneità del pagamento - Funzione - Estremi - Fattispecie relativa a ripetibilità di contributi previdenziali pagati a scopo cautelativo a seguito di costituzione in mora con minaccia di sanzioni e con riserva di azione giudiziaria.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497110-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - RIPETIZIONE DEL DEBITO PRESCRITTO (DIVIETO)

La spontaneità del pagamento che, ai sensi dell'art. 2940 cod. civ., impedisce di ripetere quanto è stato pagato in adempimento di un debito prescritto, è richiesta al fine di evitare che chi abbia pagato, pur non essendovi più tenuto, possa pentirsi chiedendo in restituzione la prestazione eseguita, e presuppone quindi l'autonoma iniziativa dell'adempiente, senza alcuna influente situazione di necessità, anche solo interna, non essendo sufficiente la mera assenza di violenza fisica o morale. (Nella specie la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - ha considerato ripetibili i contributi previdenziali pagati a scopo cautelativo, dopo un atto di costituzione in mora contenente l'assegnazione di un termine e la minaccia di applicazione di sanzioni, e con espressa riserva di azione giudiziaria per la restituzione degli stessi, in quanto prescritti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2940

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)