Sez. 3, Sentenza n. 25426 del 01/07/2015 Ud. (dep. 20/06/2016) Rv. 267097 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE | Prelievo del DNA dell'indagato - Consenso al prelievo - Presenza del difensore durante le operazioni di prelievo - Necessità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE
In tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili sul DNA, il prelievo genetico effettuato con il consenso da parte dell'indagato può avvenire anche in assenza del difensore, ciò in ragione della specifica e limitata finalità dell'atto di prelievo, che non implica speciali competenze tecniche comportanti l'esigenza di osservare precise garanzie difensive, necessarie invece per la successiva attività di valutazione dei risultati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 224 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)