Sez. 1, Sentenza n. 6293 del 16/05/2000 (Rv. 536539 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO MESSO COMUNALE E DI CONCILIAZIONE - IN GENERE | Atti compiuti fuori dall'edificio sede dell'ufficio - Indennità di trasferta - Natura - Tassabilità di fissi Irpef - Disciplina ex art. 48 legge n. 917 del 1996.
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO MESSO COMUNALE E DI CONCILIAZIONE - IN GENERE
L'indennità di trasferta prevista dall'art. 133 d.P.R. n. 1229 del 1959 a favore dell'ufficiale giudiziario per atti compiuti fuori dall'edificio in cui l'ufficio ha sede, avendo natura retributiva, deve essere assoggettata ad Irpef, ai sensi dell'art. 48 comma quarto d.P.R. n. 917 del 1986, per la parte eccedente lire 90.000 al giorno (elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero), al netto delle spese di viaggio, per le trasferte fuori dal territorio comunale e integralmente, per le trasferte nell'ambito del suddetto territorio, restando escluso solo il rimborso delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.
Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)