Sez. 1, Sentenza n. 5197 del 09/05/1991 (Rv. 472087 - 01)
Procedimento civile - Ufficiale giudiziario, messo comunale e di conciliazione - In genere | Ufficiale giudiziario - Atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede - Indennità di trasferta - Natura - Tassabilità ai fini dell'IRPEF - Limiti.
Procedimento civile - Ufficiale giudiziario, messo comunale e di conciliazione - In genere
L'indennità di trasferta prevista dall'art. 133 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, a favore dell'ufficiale giudiziario per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, non consiste per intero in un rimborso spese, ma è una indennità di tipo retributivo, comprensiva anche di tale rimborso. Pertanto, essa è tassabile ai fini dell'IRPEF, ai sensi del terzo comma dell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, per la parte eccedente quella - presuntivamente stabilita dal legislatore nella stessa disposizione - da considerarsi rimborso spese.
Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)