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Sez. 6, Sentenza n. 4089 del 03/03/1998 Ud. (dep. 02/04/1998) Rv. 210218 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE | Lieve entità del fatto - Parametri di valutazione - Apprezzamento del giudice - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210218-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE

In materia di stupefacenti, a seguito delle innovazioni legislative introdotte con il d. P. R. 5.6.1993, n.171, è venuta a mancare la distinzione tra detenzione di stupefacenti a fini d'uso personale - reato abrogato - e detenzione a fini d'illecito commercio, nonché le correlate indicazioni circa la dose media giornaliera o la modica quantità. Di conseguenza la connotazione della lieve entità del fatto deve oggi esser riferita a tutti i parametri e gli elementi di giudizio indicati dal legislatore attraverso il dato testuale della norma e la determinazione in concreto della lieve entità del fatto resta caso per caso affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. La quantità e la qualità della droga, dati per la loro oggettività suscettibili di esatta misurazione, se restano gli elementi di giudizio più significativi per determinare l'entità della lesione arrecata all'interesse protetto, hanno perduto però la connotazione di assoluta e assorbente preminenza rispetto agli altri elementi di giudizio elencati nella norma in esame e tali, per la loro ampiezza e genericità, da doversi riferire a ciascuno degli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti il fatto-reato specifico.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)