diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 5534 del 01/04/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204877 - 01

Stupefacenti - Detenzione | Attenuante della lieve entità - Condizioni per la configurabilità - Valutazione globale - Inesistenza del parametro della dose media giornaliera.
Stato
decisa il 1996-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204877-01

Stupefacenti - Detenzione

Perché possa configurarsi l'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto T.U. n. 309/90 è necessario non solo che la quantità della sostanza stupefacente non superi la soglia della modica quantità, ma anche che il fatto nel suo insieme presenti connotati tali da poter essere definito di lieve entità, vale a dire di minore offensività per la collettività. A seguito del d.P.R. n. 171 del 1993 e dell'abrogazione parziale referendaria dell'art. 72, non può dirsi che siano stati modificati i suddetti principi, non avendo ad oggetto l'intervento referendario l'attenuante in questione, per cui gli unici riflessi che l'abrogazione ha avuto sulla circostanza attengono: a) all'impossibilità di correlare il parametro quantitativo alla dose media giornaliera, scomparsa dal nostro ordinamento, e dovendosi rimettere lo stesso al prudente apprezzamento del giudice; b) alla perdita della connotazione negativa, conseguente alla finalità di "spaccio", quale sintomo di maggiore offensività per la collettività, in quanto se così fosse tuttora, stante l'attuale non illiceità penale della detenzione di stupefacente per uso personale, indipendentemente dalla quantità, non residuerebbe alcun campo di applicabilità della detta attenuante. Ne consegue che, pur rimanendo la quantità dello stupefacente l'elemento maggiormente significativo, gli elementi indicati nel comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 vanno considerati globalmente, sicché solo dal bilanciamento e dalla valutazione globale (e quindi anche compensativa) di essi si può definire un'offensività del fatto reato, tale da risultare ostativa della configurabilità di quel carattere di lieve entità, richiesto per l'applicazione del trattamento sanzionato più favorevole per il responsabile.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)