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Sez. 6, Sentenza n. 6394 del 05/01/1999 Ud. (dep. 21/05/1999) Rv. 213455 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Lieve entità del fatto - Dato ponderale considerevole - Esclusione della attenuante solo sulla base di tale elemento - Legittimità - Fattispecie relativa a 30 grammi di eroina.
Stato
decisa il 1999-01-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213455-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma, e cioè i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza, d'altro canto, ove la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi. (Fattispecie in cui è stata ritenuta incensurabile la valutazione dei giudici di merito di considerare un quantitativo di grammi 30 di eroina ostativi, di per sè, alla ravvisabilità della predetta attenuante).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)