Sez. U - , Sentenza n. 13452 del 29/05/2017 (Rv. 644364 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assimilabilità all'Ilor - Sussistenza - Imputazione "per trasparenza" ai soci - Conseguenze - Litisconsorzio necessario dei soci nel giudizio di accertamento dell'Irap dovuta dalla società.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
L'IRAP è imposta assimilabile all'ILOR, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli art. 17, comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del 1997. Ne consegue che, essendo l'IRAP imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'IRAP dovuta dalla società.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 17, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)