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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 15179 del 20/07/2015 (Rv. 636085 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Durata irragionevole del procedimento penale - Computo - "Dies a quo" - Convocazione per l'identificazione ex art. 349 cod. proc. pen. - Rilevanza - "Dies ad quem" - Conoscenza della remissione di querela - Esclusione - Definitività della sentenza di improcedibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636085-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini della determinazione del "dies a quo" del procedimento penale presupposto rileva il momento in cui il soggetto ha conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico (nella specie coincidente con la data di convocazione per l'identificazione, l'elezione di domicilio e la nomina del difensore, ai sensi dell'art. 349 cod. proc. pen., a seguito della presentazione di querela), identificandosi quale termine finale, invece, quello in cui la sentenza penale diviene definitiva, perché non più soggetta a impugnazione, senza che possa attribuirsi rilevanza al momento di conoscenza dell'intervenuta remissione di querela, i cui effetti si producono solo quando il giudice accerta l'improcedibilità dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)