Sez. 1, Sentenza n. 699 del 23/01/1997 (Rv. 501972 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Interessi - Decorrenza - Dalla domanda giudiziale - Maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Configurabilità .
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Sulle somme dovute in base all'accoglimento di un'azione revocatoria fallimentare (nella specie avente ad oggetto un pagamento) spettano gli interessi dalla data dalla domanda giudiziale, data la natura costitutiva dell'azione, senza esclusione, ove ne sussistano i presupposti, del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., ugualmente a partire da tale costituzione in mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)