Sez. 1, Sentenza n. 8703 del 02/09/1998 (Rv. 518552 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Interessi - Decorrenza - Dal giorno della domanda giudiziale - Maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Riconoscibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Al vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un atto solutorio consegue che, sulle somme dovute, devono esser corrisposti gli interessi a far data dal giorno della domanda giudiziale, attesa la natura costitutiva dell'azione stessa, senza esclusione, ove ne sussistano i presupposti, del maggior danno ex art. 1224 cod. civ., da riconoscersi ugualmente a far data da tale costituzione in mora.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)