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Sez. 6, Sentenza n. 28826 del 23/02/2018 Cc. (dep. 21/06/2018) Rv. 273654 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca per commissione di un delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede - Passaggio in giudicato della sentenza relativa a tale reato - Necessità - Esclusione - Verifica dell'elevata probabilità di commissione del reato - Necessità - Contenuto - Indicazione.
Stato
decisa il 2018-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273654-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

Ai fini della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova per commissione di un reato, ai sensi dell'art. 168-quater, comma primo, n. 2, cod. pen., il giudice del sub-procedimento di messa alla prova non deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisca il procedimento relativo a detto reato, ma deve verificare che la sua commissione sia provata in termini di elevata probabilità, attraverso una delibazione della serietà dell'ipotesi accusatoria compiuta sulla scorta di una solida base cognitiva, avuto riguardo, qualora il nuovo fatto-reato costituisca ancora una semplice notitia criminis, alla documentazione allegata alla richiesta di revoca o prodotta dalle parti, agli elementi ed alle argomentazioni offerti nel corso dell'udienza ex art. 464-octies, cod. proc. pen. ed alle eventuali dichiarazioni rese dall'interessato; qualora, invece, nel giudizio di merito su detto reato siano intervenute decisioni - quali la sentenza di primo grado, il decreto dispositivo del giudizio o provvedimenti cautelari "irrevocabili" - il giudice non può prescindere da tali delibazioni compiute nell'autonomo procedimento nel contraddittorio delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)