Sez. 7, Ordinanza n. 37680 del 23/06/2017 Cc. (dep. 28/07/2017) Rv. 270835 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Ordinanza sulla sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca - Elementi di giudizio utilizzabili - Precedenti giudiziari non definitivi - Possibilità - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-quater cod. pen., il giudice può valutare anche un procedimento penale in corso, in quanto, ove la violazione di obblighi sia costitutiva di un'ipotesi di reato, possono essere apprezzati i fatti storicamente accertati e non è necessario attendere il passaggio in giudicato dell'eventuale condanna per stabilire se il condannato sia ancora meritevole del beneficio ottenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)