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Sez. 5, Sentenza n. 13315 del 27/02/2020 Cc. (dep. 29/04/2020) Rv. 279074 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Messa alla prova - Reato commesso dopo il termine del periodo di messa alla prova, ma prima del decorso del termine di sospensione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279074-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non è possibile disporre la revoca della sospensione se il reato pregiudicante viene commesso dopo il termine del periodo di prova anche se prima del decorso del termine di sospensione e, comunque, dell'udienza di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., ma il giudice, comunque, con adeguata motivazione, può ricavare dalla ricaduta nel reato elementi negativi di valutazione idonei a compromettere la corretta esecuzione della prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quinquies com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 quater com. 1 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)