Sez. 3, Sentenza n. 7359 del 26/03/2009 (Rv. 607394 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Credito d'indennità per migliorie, ex art. 16 della legge n. 203 del 1982 - Titolo per intervenire nella procedura esecutiva contro il concedente - Sussistenza di un accordo per la liquidazione o di un titolo giudiziale - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
L'indennità spettante all'affittuario di fondo rustico che vi abbia apportato migliorie, prevista dall'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 in caso di cessazione del rapporto, diventa liquida ed esigibile o per effetto dell'accordo tra le parti, ovvero per effetto di statuizione giudiziale. Ne consegue che in mancanza dell'uno o dell'altra l'affittuario che si affermi creditore della suddetta indennità non ha titolo per intervenire nella procedura esecutiva a carico del concedente.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)