Sez. 3, Sentenza n. 6885 del 14/03/2008 (Rv. 602183 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI | Disciplina dell'esecuzione forzata anteriore alla novella del 2005 - Condizioni per intervenire nella procedura esecutiva - Credito risultante da titolo esecutivo - Necessità - Esclusione - Natura liquida, certa ed esigibile del credito - Sufficienza - Mancanza di tali condizioni non rilevata nel corso della procedura - Effetto preclusivo della sola questione di ammissibilità dell'intervento - Proponibilità della questione sostanziale dell'esistenza e dell'ammontare del credito nella fase di distribuzione del ricavato della vendita - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI
Nel processo esecutivo, come disciplinato prima della novella di cui al d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni con legge n. 80 del 2005, per intervenire non occorre che il credito risulti da titolo esecutivo, ma è sufficiente che lo stesso sia liquido, certo ed esigibile (salva la speciale previsione per l'espropriazione immobiliare, in cui è consentito l'intervento per credito sottoposto a termine o condizione). Qualora il giudice non esamini di ufficio tali requisiti, né il debitore od alcuno dei creditori ne contesti la mancanza, proponendo opposizione agli atti esecutivi, la preclusione nel prosieguo del procedimento per la questione dell'ammissibilità dell'intervento, non si estende alla questione sostanziale dell'esistenza e dell'ammontare del credito, che è proponibile nella fase di distribuzione del ricavato ex art. 512 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)