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Sez. L, Sentenza n. 1024 del 09/02/1996 (Rv. 495785 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Esercizio di attività giornalistica da parte di soggetti non inseriti all'albo - Nullità del rapporto per violazione dell'art. 45 legge n. 69 del 1963 - Conseguenze - Applicazione della disciplina collettiva per il periodo in cui il rapporto ha avuto esenzione -.
Stato
decisa il 1996-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495785-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto, non derivando dall'illiceità dell'oggetto o della causa, bensì dalla violazione della norma imperativa di cui all'art. 45 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, non produce effetto - secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 cod. civ., primo comma, cod. civ. - per il periodo in cui il rapporto stesso ha avuto esecuzione; e ciò comporta, limitatamente a tale periodo, l'applicazione della disciplina collettiva nella sua interezza, e cioè del trattamento sia economico che normativo previsto per le corrispondenti prestazioni del giornalista professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)