Sez. L, Sentenza n. 28 del 03/01/2005 (Rv. 578620 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Mancata iscrizione all'albo - Nullità per violazione di legge - Conseguenze - Effetti nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione - Diritto al trattamento economico e normativo - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Imputabilità - Danno pensionistico - Quantificazione.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
In tema di rapporto di lavoro giornalistico ed in ipotesi di persona non iscritta all'albo professionale, la nullità del contratto (per violazione di legge), in quanto non deriva da illiceità dell'oggetto o della causa, ex art. 2126 cod. civ. non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Ne consegue che la prestazione di fatto di lavoro obiettivamente giornalistico produce - al pari del rapporto di lavoro che sia stato costituito validamente - l'insorgenza non solo del diritto al trattamento economico e normativo, previsto in relazione alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto esercitate, ma anche il diritto al risarcimento dei danni (ex art. 2116, secondo comma, cod. civ.), per la mancata contribuzione previdenziale, in dipendenza della costituzione automatica del rapporto contributivo che discende dalla prestazione di fatto - come dal rapporto validamente costituito - di lavoro subordinato, nella specie giornalistico. Ne consegue altresì che gli effetti delle prestazioni di fatto di lavoro giornalistico vanno posti a carico del datore di lavoro per il solo fatto che lo stesso ha utilizzato quelle prestazioni, a prescindere dalla imputabilità, a colpa del medesimo datore, dell'omessa iscrizione dei lavoratori all'albo. In tal caso, il danno da mancata contribuzione previdenziale (Cosiddetto danno pensionistico) non può che essere commisurato al trattamento pensionistico, a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" (INPGI), che sarebbe spettato in dipendenza della valida costituzione del rapporto di lavoro, parimenti giornalistico, e della regolare contribuzione previdenziale, che ne consegue, al medesimo istituto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)