Sez. U, Sentenza n. 4948 del 18/11/1989 (Rv. 464282 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - ILLICEITÀ DELL'OGGETTO O DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - ILLICEITÀ DELL'OGGETTO O DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Con riguardo al rapporto di lavoro giornalistico fra l'editore e persona non iscritta all'albo professionale, la nullità del rapporto stesso, per violazione della disciplina della legge 3 febbraio 1963 n. 69, non deriva da illiceità dell'oggetto o della causa, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2126 primo comma cod. civ., non produce effetto per il periodo in cui ha avuto esecuzione. Ne consegue la facoltà del giornalista di adire il giudice ordinario per ottenere il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alla qualifica corrispondente alle mansioni concretamente esercitate, ferma restando la carenza del potere di detto giudice di statuire nell'eventuale domanda di riconoscimento di quella qualifica (il quale postula l'iscrizione nell'albo, di esclusiva pertinenza degli organi professionali). (V 2029/79, mass n 398424).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)