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Sez. 2, Sentenza n. 1320 del 30/01/2001 (Rv. 543540 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Garanzia impropria - Impugnazione principale del garante - Impugnazione incidentale tardiva del danneggiante nei confronti della controparte della causa principale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543540-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

Nell'ipotesi di garanzia impropria è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta nei confronti dell'attore della causa di primo grado dal convenuto al quale, essendo rimasto soccombente nei confronti di detto attore, ma avendo vittoriosamente avanzato la domanda di manleva verso il terzo chiamato in garanzia impropria, sia stata notificata l'impugnazione tempestivamente proposta dal terzo chiamato non potendo rimettere in discussione l'esistenza o la misura della obbligazione garantita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)