Sez. L, Sentenza n. 11850 del 21/10/1999 (Rv. 530725 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Garanzia impropria - Impugnazione principale del garante - Impugnazione incidentale tardiva del danneggiante nei confronti della controparte della causa principale - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Se il chiamato in garanzia impropria impugna in via principale la sentenza di condanna, contestando il fondamento della sua responsabilità, è ammissibile, nei confronti dell'attore vittorioso, l'impugnazione incidentale tardiva (art. 334 cod. proc. civ.) del convenuto, perché, pur essendo le rispettive responsabilità fondate su titoli diversi, la modifica della decisione ne pregiudica gli interessi nei rapporti con la controparte della causa principale. Ove quindi i motivi di gravame prospettati nell'atto di impugnazione proposto dal chiamato in garanzia investono l'esistenza e la misura dell'obbligazione il cui adempimento dovrebbe essere garantito, sussiste il nesso di dipendenza tra i due rapporti che assume rilevanza processuale nel senso che è richiesta la partecipazione anche al giudizio di gravame di tutte le parti interessate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)