Sez. 1, Sentenza n. 5409 del 12/06/1996 (Rv. 498049 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Limiti soggettivi - Impugnazione proposta contro una parte diversa dall'impugnante principale - Ammissibilità - Condizioni - Causa inscindibile o dipendente da quella alla quale si riferisce l'impugnazione principale - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
La parte chiamata direttamente a contraddire rispetto all'impugnazione principale può proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di una parte del giudizio di primo grado diversa dall'appellante principale solo a condizione che a quel diverso soggetto la causa sia comune per inscindibilità o che egli sia parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale. Pertanto, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta, nei confronti dell'attore della causa di primo grado, dal convenuto al quale - essendo rimasto soccombente nei confronti di detto attore, ma avendo vittoriosamente avanzato una domanda di manleva verso un terzo chiamato in garanzia impropria - sia stata notificata l'impugnazione tempestivamente proposta dal terzo chiamato, con cui venga rimessa in discussione l'esistenza o la misura dell'obbligazione garantita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)