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Sez. L, Sentenza n. 588 del 22/01/1998 (Rv. 511821 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Omessa specificazione - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1998-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511821-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La mancata specificazione nella sentenza di condanna delle somme attribuite alla parte vittoriosa, rispettivamente a titolo di rimborso spese, di diritti di procuratore e di onorari di avvocato, non vizia la sentenza per il capo relativo alla liquidazione delle spese giudiziali, ove non sia dimostrata la violazione delle tariffe professionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)