Sez. 2, Sentenza n. 2201 del 03/06/1975 (Rv. 375989 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - DIVIETO - OMESSA SPECIFICAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - DIVIETO - OMESSA SPECIFICAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La mancata specificazione delle somme attribuite rispettivamente a titolo di rimborso delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, non vizia la sentenza per il capo relativo all'Onere delle spese giudiziali, se la liquidazione stessa sia stata fatta con implicito riferimento alla nota presentata dalla parte vittoriosa. (Conf 751/69, mass n 339058).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)