Sez. 2, Sentenza n. 4468 del 20/05/1997 (Rv. 504530 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Omessa specificazione - Ammissibilità - Condizione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La mancata specificazione nella sentenza di condanna delle somme attribuite alla parte vittoriosa, rispettivamente a titolo di rimborso delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, non vizia la sentenza per il capo relativo all'onere delle spese giudiziali se la liquidazione stessa sia stata fatta con implicito riferimento alla nota presentata dalla parte vittoriosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)