Sez. 5, Sentenza n. 8709 del 30/05/2003 (Rv. 563767 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Proventi in natura o in denaro conseguiti a titolo di contributo o di liberalità - Sopravvenienze attive - Configurabilità - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 55, comma terzo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), i proventi in natura o in denaro conseguiti a titolo di contributo o di liberalità sono considerati sopravvenienze attive, ma possono tuttavia essere esentati dall'imposizione a condizione che il loro ammontare sia accantonato in apposito fondo del passivo e sia destinato alla copertura delle perdite, ovvero non sia utilizzato per uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero ancora non sia distribuito ai soci (altrimenti il detto ammontare costituisce sopravvenienza attiva tassabile, indipendentemente dal suo accantonamento).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)