Sez. 5, Sentenza n. 17522 del 12/10/2012 (Rv. 623939 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici - Utilizzazione non esclusiva per l'acquisito o la costruzione di beni strumentali - Sopravvenienze attive - Configurabilità - Limiti - Onere della prova ai fini dell'esclusione - A carico del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
In tema di determinazione del reddito di impresa, i contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici ed utilizzati anche, ma non esclusivamente, per l'acquisito o la costruzione di beni strumentali, costituiscono sopravvenienze attive non solo per la parte non destinata a tale scopo, ma, in mancanza di una esplicita indicazione del beneficiario, per l'intero importo, giacché la disciplina dei proventi per la realizzazione o l'acquisto di beni strumentali costituisce un'eccezione alla regola generale di cui all'art. 55, comma terzo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed i relativi presupposti di fatto devono essere dedotti e provati da chi riceve l'erogazione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)