Sez. L, Sentenza n. 1488 del 17/05/1974 (Rv. 369597 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - CONDIZIONI.*
Si ha mutatio libelli, non consentita dall'art 184 cod proc ci quando la parte innovi radicalmente, nel corso del giudizio, l'oggetto della sua originaria pretesa (petitum), ovvero immuti il fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato (causa petendi), introducendo nel processo un tema d'indagine completamente nuovo, tale da disorientare la difesa predisposta dalla controparte e di alterare, quindi, il regolare svolgimento del contraddittorio. (Conf 855'70, mass n 346219).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)