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Sez. 1, Sentenza n. 933 del 13/04/1984 Ud. (dep. 28/05/1984) Rv. 164420 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - NATURA GIURIDICA - CONCORSO DI REATI - CON QUELLI INDICATI ALL'ART. 302 COD. PEN. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164420-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - NATURA GIURIDICA - CONCORSO DI REATI - CON QUELLI INDICATI ALL'ART. 302 COD. PEN. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il delitto di banda armata è un reato-mezzo, finalizzato alla commissione di uno dei delitti contro la personalità interna od internazionale dello stato, previsti dall'art. 302 del codice penale, e non si identifica con il reato-fine, poiché la realizzazione di quest'ultimo non è considerata né elemento costitutivo né circostanza aggravante del reato. Da ciò consegue che se il fine si realizza, il reato-mezzo concorre con il reato-fine e che i responsabili del delitto di banda armata i quali hanno, altresì, commesso uno o più delitti per cui era stata costituita la banda, rispondono sia del delitto di banda armata che degli altri consumati in attuazione del fine, in concorso materiale o formale tra loro. (V mass n 154901; (V mass n 154898; (V mass n 153508; (V mass n 150403; (V mass n 134910).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 302 CORTE COST., Cod. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)