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Sez. 1, Sentenza n. 26870 del 03/10/2014 Cc. (dep. 25/06/2015) Rv. 264025 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso inammissibile proposto da maggiorenne con riferimento a pena inflittagli da minorenne - Condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264025-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimento all'esecuzione della pena inflittagli per reati commessi da minorenne non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali nè al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, trovando applicazione la disciplina di favore dettata dall'art. 29 D.Lgs. n. 272 del 1989 in relazione a sentenze di condanna a carico di minorenni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)