Sez. 1, Sentenza n. 48166 del 26/11/2008 Cc. (dep. 24/12/2008) Rv. 242438 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso inammissibile proposto da maggiorenne con riferimento a pena inflittagli da minorenne - Condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie per oggettiva inoppugnabilità di provvedimento sulla competenza, suscettibile solo di dar luogo a conflitto), dichiarata nell'ambito di procedimento riguardante l'esecuzione di pena inflitta a minorenne, non comporta la condanna del ricorrente, anche se frattanto divenuto maggiorenne, né al pagamento delle spese, né al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1989 num. 272 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)