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Sez. U, Sentenza n. 15 del 31/05/2000 Cc. (dep. 11/10/2000) Rv. 216704 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Ricorso per cassazione - Rigetto o declaratoria di inammissibilità - Ricorrente minorenne - Condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216704-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE

Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)