Sez. U, Sentenza n. 15 del 31/05/2000 Cc. (dep. 11/10/2000) Rv. 216704 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Ricorso per cassazione - Rigetto o declaratoria di inammissibilità - Ricorrente minorenne - Condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)