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Sez. 3, Sentenza n. 2526 del 08/10/1973 (Rv. 365974 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - RICONVENZIONALE APPARTENENTE RATIONE VALORIS ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE - RIMESSIONE DI TUTTA LA CAUSA AL TRIBUNALE - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE DELLE DUE CAUSE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365974-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - RICONVENZIONALE APPARTENENTE RATIONE VALORIS ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE - RIMESSIONE DI TUTTA LA CAUSA AL TRIBUNALE - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE DELLE DUE CAUSE - NECESSITA.*

La Competenza per materia attribuita al pretore dalla legge n 368 del 1955, in ordine alle controversie sul diritto alla proroga dei contratti di locazione degli immobili urbani, non e attratta dalla Competenza per valore del tribunale per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, per un oggetto eccedente la Competenza pretorile, con la conseguenza che le due domande vanno trattate separatamente. (V 3769/69, mass n 344051).*

Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)